Cavilli & co.

Piccolo vademecum di cose da sapere sui medici e sulle istituzioni sanitarie:

  • Ogni provincia ha un proprio Ordine dei Medici (OdM).
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  • Il privato cittadino può presentare un esposto all’ OdM ma NON può costituirsi parte nel procedimento, ovvero, NON può testimoniare, nè opporre alcun rimedio giuridico avverso la decisione del Consiglio Disciplinare.
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  • Il Presidente dell’ OdM può archiviare un esposto di propria iniziativa.
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  • L’ OdM NON è tenuto a fornire spiegazioni circa le motivazioni dell’ archiviazione.
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  • L’ archiviazione di un esposto NON è perseguibile penalmente come omissione atti d’ ufficio ex art. 325c.p. nè normalmente indagabile dalla magistratura, trattandosi di un “provvedimento interno”.
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  • La radiazione di un medico dall’ Ordine NON ha carattere definitivo; il medico radiato può riprendere servizio dopo un congruo periodo previa dichiarazione di “pentimento”.
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  • Le direzioni ospedaliere NON sono obbligate a segnalare le inadempienze dei medici ai rispettivi Ordini professionali. Possono limitarsi a sanzionare il medico solo sulla base del codice interno di condotta previsto nel contratto di lavoro.
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  • Un medico inadempiente può essere valutato secondo il codice di condotta della struttura presso la quale presta eventualmente servizio, secondo il Codice Deontologico dall’ Ordine dei Medici di appartenenza, e secondo il Codice Penale qualora l’ inadempienza configuri reato penale, MA i tre procedimenti sono sostanzialmente indipendenti tra loro: Il medico può essere denunciato all’ Ordine ma non perseguito dalla struttura, oppure viceversa, sanzionato dalla struttura ma non dall’ Ordine; potrebbe altresì essere condannato penalmente, ma non disciplinarmente o viceversa. Solitamente – sebbene l’ Ordine dei medici sbandieri l’ indipendenza delle proprie decisioni – in caso di processo penale e concomitante procedimento disciplinare quest’ ultimo viene sospeso in attesa dell’ esito della sentenza. Quindi, in caso di condanna penale, il medico viene (forse) sanzionato anche a livello disciplinare, mentre, prevedibilmente, in caso di assoluzione viene cassato anche il procedimento disciplinare…
    Questo il concetto di “indipendenza funzionale” così come inteso dagli Ordini professionali.
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  • L’ errore medico è divenuto praticamente impossibile da punire penalmente: la legge infatti prevede che debba essere dimostrato un nesso di causa praticamente certo tra la condotta negligente del medico e la lesione o il decesso del paziente.
    Non solo, ma anche nei pochi casi in cui si perviene alla condanna, il medico beneficerà sempre della “pena sospesa”, anche se recidivo.
    NON si ricordano ad oggi, dalla fondazione della Repubblica Italiana casi di medici che abbiano scontato anche un solo giorno di galera o che siano stati interdetti DEFINITIVAMENTE dall’ esercizio della professione a seguito di condanna penale.
    Liberi dunque di continuare ad esercitare a tutti gli effetti di legge e con curriculum disciplinare magari immacolato.
    Va aggiunto, per amor di verità, che la FNOMCEO, ovvero l’ organismo che riunisce in sè tutti gli Ordini dei Medici a livello nazionale, sta tentando tramite i suoi emissari parlamentari, di far avanzare una proposta di legge per la depenalizzazione TOTALE dell’ errore medico: in pratica se il medico INCAPACE sbaglia, NON dovrà più temere neppure l’ incriminazione e il processo ma potrà cavarsela solo con un risarcimento al paziente e/o alla famiglia stabilito in sede civile (e naturalmente corrisposto dall’ assicurazione), ed essere – ancora – libero di continuare ad esercitare e fare magari altri danni…
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  • Nessun Ordine dei medici è disponibile a pubblicare o fornire a richiesta i NOMI dei medici che abbiano subìto condanne penali, ed in subordine, che siano stati radiati dall’ Albo ma che continuano ad esercitare regolarmente la professione.